Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 332 del 02/07/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 luglio 1986 n. 155)
Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
Modifica dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n. 397, concernente il reclutamento dei sottufficiali del gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 28 marzo 1968, n.
397, e' sostituito dal seguente:
"I vicebrigadieri del gruppo squadroni carabinieri guardie del
Presidente della Repubblica sono tratti dagli appuntati e dai
carabinieri dello stesso gruppo, che ne facciano domanda, mediante
concorso per esami costituito da una prova scritta di cultura
generale e da una prova orale su materie professionali. Possono
partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano gia'
ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "superiore
alla media" o giudizio equivalente o superiore".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 luglio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 13 della legge n. 397/1968 (Norme sul
reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - I vicebrigadieri del gruppo squadroni
carabinieri guardie del Presidente della Repubblica sono
tratti dagli appuntati e dai carabinieri dello stesso
gruppo, che ne facciano domanda, mediante concorso per
esami costituito da una prova scritta di cultura generale e
da una prova orale su materie professionali. Possono
partecipare al concorso i militari in servizio che abbiano
gia' ultimato la ferma e riportato nell'ultimo anno, in
sede di valutazione caratteristica, una qualifica non
inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente o
superiore.
Per ciascuna delle prove di esame e' attribuito ad ogni
concorrente un punto espresso in ventesimi. Sono ammessi
alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una
votazione non inferiore ai dieci ventesimi e superano la
prova orale i concorrenti che conseguono una votazione di
almeno dieci ventesimi.
Il punto costituisce la media aritmetica dei punti
riportati nella prova scritta e nella prova orale
costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai
fini della formazione della graduatoria di merito".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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