Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 38 del 26/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 febbraio 1986 n. 48)
Disposizioni in materia di indennita' di contingenza.
Disposizioni in materia di indennita' di contingenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data dei 31 dicembre
1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono
stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che
prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per
effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a
corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura
derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi
previste. A tal fine si fara' riferimento alla somma del minimo
tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria
per ciascun livello di inquadramento e dell'indennita' di
contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento.
In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entita'
dell'indennita' di contingenza e' pari per il settore industriale a
684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti
valori in atto.
2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina
prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto
dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti
collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma.
3. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di
lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del
codice civile nonche' ai prestatori di lavoro addetti ai servizi
domestici.
Note all'art. 1:
Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di
cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si
trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto:
"Art. 16. (Modifica del meccanismo della indennita'
integrativa speciale).
1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo
della vita e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per
tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale
di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio
dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del
semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento
e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma
mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile
eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle
580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono
base per le correlative rivalutazioni dei semestri
successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
per cento, viene determinata come segue: lo stipendio
mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
per dodici quello annuo lordo base in atto il mese
precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita'
integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la
quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come
sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il
tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
134.00.
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai
fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro
razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei
beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base
di calcolo per la determinazione dell'indennita' di
contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
costo della vita di cui al presente articolo sara'
assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
- L'art. 2095 del codice civile elenca le categorie dei
prestatori di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori
di lavoro con qualifica di dirigente amministrativo e
tecnico.
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