Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 4 del 15/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 gennaio 1986 n. 15)
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali.
Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie locali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
1. In attesa della riforma istituzionale delle unita' sanitarie
locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1)
e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni e integrazioni, sono cosi' sostituiti:
a) l'assemblea generale e' soppressa. Le relative competenze sono
svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della
comunita' montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale
costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione
all'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale. Il
numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale
e' determinato dalla regione e non puo' superare quello dei
componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di
abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti
dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei
comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di
gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o
l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della
comunita' montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo,
suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il
bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante
organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23
dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di
base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve
intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione
delle proposte;
b) il comitato di gestione e' composto dal presidente e da
quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione
secondo le dimensioni dell'unita' sanitaria locale, eletti, a
maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o
dall'assemblea della associazione intercomunale, anche fuori del
proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e
direzione, documentata da un curriculum, che deve, essere depositato,
a cura di uno o piu' gruppi presenti nel consiglio comunale o nella
assemblea della associazione intercomunale, cinque giorni prima della
elezione. Qualora l'ambito territoriale della unita' sanitaria locale
coincida con quello della comunita' montana, le funzioni del
presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal
presidente e dalla giunta della comunita' montana.
2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la
propria legislazione ai principi della presente legge entro
quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi
quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unita' sanitarie
locali devono essere rinnovati in conformita' ai principi contenuti
nella presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DEGAN, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Note all'articolo unico:
- Gli organi previsti dal testo dell'art. 15 della legge
23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), secondo comma, punti 1 e 2, sono
rispettivamente l'assemblea generale e il comitato di
gestione e il suo presidente.
- L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), prevede che
"tutte le funzioni amministrative relative
all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli
22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione".
Di detta disposizione sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi:
il quinto comma;
il sesto comma;
il settimo comma, limitatamente alle parole: "L'elenco
di cui al comma precedente e approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1
gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui
al precedente quinto comma" e alle parole "nonche' il
trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi
precedenti";
il nono comma, limitatamente alle parole: "e delle IPAB
di cui al presente articolo" (C. Cost. 17-30 luglio 1981,
n. 173).
Il testo dell'art. 25 risultante dalle modificazioni
apportate da tale pronunzia e il seguente:
"Tutte le funzioni amministrative relative
all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di
assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli
22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118,
primo comma, della Costituzione.
La regione determina con legge, sentiti i comuni
interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione
dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di
cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se
necessario promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
117 della Costituzione forme anche obbligatorie di
associazione fra gli stessi.
Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere
contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.
Allorche' gli ambiti territoriali coincidono con quelli
delle comunita' montane le funzioni di cui al presente
articolo sono assunte dalle comunita' montane stesse.
La legge regionale disciplina i modi e le forme di
attribuzione in proprieta' o in uso ai comuni singoli o
associati od a comunita' montane dei beni trasferiti alle
regioni a norma dei successivi articoli 113 e 115, e
disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed
alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del
presente articolo.
Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza,
nonche' i rapporti patrimoniali ed il personale. sono
trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30
giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le
norme sul passaggio del personale, dei beni e delle
funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai
comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale
dipendente.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della
finanza locale, la gestione finanziaria delle attivita' di
assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata
separatamente e i beni degli ECA - Enti comunali di
assistenza conservano la destinazione di servizi di
assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione
patrimoniale.
Il testo dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n.
833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il
seguente:
"Art. 44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - Il
piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la
necessita' di convenzionare le istituzioni private di cui
all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di
quelle gia' convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
istituzioni private di cui all'articolo precedente, da
stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e
garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non
inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e
servizi delle unita' sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unita' sanitarie locali e le
aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unita' sanitarie
locali in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le convenzioni stipulate a norma del presente articolo
dalle unita' sanitarie locali competenti per territorio
hanno efficacia anche per tutte le altre unita' sanitarie
locali del territorio nazionale".
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