Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 41 del 28/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1986 n. 49 suppl. ord. n. 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1986
resta determinato in termini di competenza in lire 163.622 miliardi,
comprese lire 24.887 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1986, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi
compresi l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 3.350 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1986, nonche' le
suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 212.985 miliardi per l'anno finanziario 1986.
2. Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
3. Per l'esercizio 1986, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e
12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono
essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli di
bilancio le cui disponibilita' siano state in tutto o in parte
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con
legge. Non e' altresi' consentito utilizzare eventuali economie di
spesa relative a capitoli di stipendi per esigenze di altra natura.
4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti
legislativi approvati nell'anno 1986, nonche' le economie che si
dovessero realizzare a valere sul capitolo 6805 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e sulla categoria
VI (interessi) per il triennio 1986-1988, non possono essere
utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di
minori entrate e vengono acquisite al bilancio al fine di migliorare
il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato in termini di
competenza dal precedente comma 1 del presente articolo.
5. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati,
per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, nelle misure indicate
nella tabella A allegata alla presente legge.
6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1986, restano determinati in lire 39.644,7 miliardi per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 17.677,9
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate
alla presente legge.
7. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 1986 e triennio 1986-1988 sono quelle
indicate nella tabella D allegata alla presente legge.
8. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno
alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al
precedente comma relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
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