Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 44 del 28/02/1986 (Pubblicata nella G. U del 1 marzo 1986 n. 50)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure
straordinarie per la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "29 anni," sono inserite le seguenti:
"le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza ai medesimi,";
al comma 1, alla lettera c), e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Per il terzo anno il contributo e' concedibile sempreche'
dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per
consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti
parole: "avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al
successivo comma 6";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di
fattibilita' e di analisi di mercato.
1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere
iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere
espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo
articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in
fatto. E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed
amministrativi anche in misura superiore a quella fissata
dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater. Nelle societa' di cui al precedente comma 1 e' nullo
ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da
parte di soci di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che
non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla
data di presentazione della domanda di agevolazione";
e il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Tali criteri e modalita' tengono
conto:
a) dell'opportunita' di privilegiare, in termini di maggiori
contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le
caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo
sfruttamento di beni e di infrastrutture gia' esistenti e la
valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di
fattibilita' che comprovino le prospettive di mercato e
l'economicita' di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore,
della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle
societa';
c) della necessita' di privilegiare le cooperative nella
determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessita' di evitare il cumulo delle agevolazioni
finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali,
nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non
distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i
beni strumentali agevolati;
f) della necessita' di prevedere procedure tali da assicurare
la massima celerita' nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunita' di privilegiare le iniziative ubicate
nelle zone a piu' alto livello di disoccupazione e, a parita' di
condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da
cooperative e societa' a prevalente composizione femminile";
al comma 3, dopo la parola: "agricole" sono inserite le
seguenti: ", alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
al comma 4, dopo la parola: "prioritari" sono inserite le
seguenti: "con particolare riguardo allo sviluppo della
cooperazione";
al comma 5, sono aggiunte, infine, le parole: ", nonche' da tre
rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo
maggiormente rappresentative a livello nazionale";
al comma 6, dopo le parole: "il presidente del comitato" sono
inserite le seguenti: ", previa deliberazione del comitato stesso,";
il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, articola a livello territoriale le attivita' di
coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando
personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario,
al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni
e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento
della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa
documentazione.
7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati
regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialita'
giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli
imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento
attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate
territorialmente";
al comma 9, le parole: "puo' esprimere" sono sostituite dalla
seguente: "esprime";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13
settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie
per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si
intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare
richiesta l'autorita' che doveva provvedervi non le abbia
esplicitamente rifiutate.
10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del
Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle
autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai
fini dei benefici previsti dal presente decreto, e' prorogato al 31
marzo 1987";
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi
confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del
presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo
sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e
straordinari nel Mezzogiorno";
dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
"14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo
concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e
incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per
il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si
provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto
provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"".
All'articolo 2:
il comma 2 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 marzo 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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