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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti
in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 4, le parole: "a chiunque trasporta o fa trasportare
i" sono sostituite dalle seguenti: "al responsabile del trasporto
dei".
All'articolo 4:
al comma 2, le parole da: "Ove l'interessato" fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Ove l'interessato non
chieda la revisione delle analisi, questa puo' essere richiesta dal
sindaco. La richiesta di analisi puo' essere rivolta dal sindaco
direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad
effettuare analisi di revisione".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su base
regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che
producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti
concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162, i dati relativi alle rispettive attivita'.
2. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di
raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe
vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato con il
catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste in conformita' con la normativa comunitaria.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono
disciplinate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento
dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al
comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni
relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.
162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla
destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da
garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva
disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente
delle singole partite di vino".
All'articolo 8:
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'elenco
pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano
riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di
frode e di sofisticazione alimentare.
Il Ministro della sanita' ne cura annualmente la pubblicazione,
con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella
Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione
nazionale".
Dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente:
"Art. 109-bis. - Le associazioni dei produttori, le associazioni
dei consumatori e le altre associazioni interessate possono
costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno
immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al
presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 8-ter. - 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG e'
fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome
delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle
uve stesse.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con
proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma
1".
All'articolo 9:
al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi:
"10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e
5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri
di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la
repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste competente per territorio, nonche' delle bollette di
accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi
libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso
ufficio. Delle due figlie la prima sara' inviata all'ufficio per la
repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce.
10-ter. Le specialita' medicinali ed i prodotti dell'industria
farmaceutica registrati presso il Ministero della sanita' sono
esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4".
Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 9-bis. - 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di
stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri
fermentescibili e' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate
dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine
o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con
potenzialita' adeguata alle loro necessita' di lavorazione.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
vengono identificati i prodotti la cui preparazione e' sottoposta
all'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9-ter. - 1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76. - 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni
di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in
parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da
quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero
impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative,
ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido
salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con
la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto globalmente sofisticato.
Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della
quantita' di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze
zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente
di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il
fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa
essere ritenuto di lieve entita' e riguardi aziende di trasformazione
di uva in vino, le pene, di cui al presente comma, limitatamente
all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta di un
quarto.
2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i
prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode,
nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle
fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano
serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma
1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione
del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti
dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare
i limiti stabiliti dallo stesso articolo, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.
3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui
ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del
titolare della ditta"".
All'articolo 10:
al comma 2 la parola "annessi" e' soppressa;
alla tabella A, prospetto A, la cifra: "24" e' sostituita dalla
seguente: "26";
alla tabella A, prospetto B, la cifra: "300" e' sostituita dalla
seguente: "298".
All'articolo 14:
al comma 1 la cifra: "2.000 milioni" e' sostituita dalla
seguente: "10.000 milioni";
al comma 2 la cifra: "5.000 milioni" e' sostituita dalla
seguente: "50.000 milioni" e dopo le parole: "di consumo del vino",
sono aggiunte le seguenti: "per finanziare progetti finalizzati di
penetrazione sul mercato interno ed all'estero".
All'articolo 16:
al comma 1, le parole da: "Le regioni e le province" fino a:
"istituti zooprofilattici sperimentali" sono sostituite dalle
seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei
servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unita'
sanitarie locali, nonche' dei laboratori degli istituti
zooprofilattici sperimentali".
All'articolo 18:
al comma 1, lettera b), le parole: "lettere o) e p)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere b), o) e p)".
L'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre
1985, n. 595, e' sostituito dal seguente:
"1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione
da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione
alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le
azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto
capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di
manutenzione, e' sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni
e delle province autonome della legge di piano sanitario"".
All'articolo 22:
al comma 1, all'alinea, le parole: "20.340 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "73.340 milioni";
al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41".
L'articolo 23 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
141 dei 20 giugno 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 20 agosto 1986.