Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 467 del 09/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 agosto 1986 n. 186)
Norme sul calendario scolastico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Nella  scuola  materna,  elementare,  media  e negli istituti e
scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  ivi  compresi i licei
artistici  e  gli  istituti  d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1
settembre e termina il 31 agosto.
  2.  Le  attivita'  didattiche,  comprensive  anche degli scrutini e
degli  esami,  e  quelle  di  aggiornamento,  si svolgono nel periodo
compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturita'.
  3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.
  4.   L'anno   scolastico  puo'  essere  suddiviso,  ai  fini  della
valutazione  degli  alunni, in due o tre periodi su deliberazione del
collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.
  5.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio
nazionale   della   pubblica   istruzione,   determina,  con  propria
ordinanza,  il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le
scadenze  per  le  valutazioni  periodiche  ed  il  calendario  delle
festivita' e degli esami.
  6.  Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre.
Lo   svolgimento   dei   predetti   esami   costituisce  prosecuzione
dell'attivita'  didattica  relativa  all'anno scolastico precedente e
compete   ai   docenti  che  hanno  prestato  servizio  nelle  classi
interessate.
  7.   Il  sovrintendente  scolastico  regionale  od  interregionale,
sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la
data  di  inizio  delle  lezioni  ed  il  calendario relativo al loro
svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.
  8.  I  riferimenti  temporali  all'inizio  ed  al termine dell'anno
scolastico,  contenuti  nelle  disposizioni  vigenti, sono modificati
sostituendo  le rispettive date con il 1 settembre e il 31 agosto. Ai
soli  fini  del  computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza
per  il  collocamento  a  riposo  del personale ispettivo, direttivo,
docente  e  non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1
ottobre  ed  al  10  settembre, a seconda che il personale stesso sia
stato  assunto  prima  della  data di entrata in vigore della legge 4
agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 agosto 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              FALCUCCI,   Ministro   della   pubblica
                                istruzione

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota al comma 8 dell'art. 1:
            La  legge  4  agosto 1977, n. 517 (entrata in vigore il 2
          settembre 1977) reca norme sulla valutazione degli alunni e
          sull'abolizione  degli  esami  di riparazione nonche' altre
          norme di modifica dell'ordinamento scolastico.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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