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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 487 del 08/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 18 agosto 1986 n. 190)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa'.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle
perdite nelle fusioni di societa', e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di fusione le perdite delle societa' che partecipano
alla fusione, compresa la societa' incorporante, non possono essere
portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede
quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere
conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di
fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di societa' che alla data
dell'atto medesimo risultino controllate dalla societa' incorporante
da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi
dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonche' alle
fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra societa' che
risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del
codice civile e per il periodo indicato, da una medesima societa' o
da un medesimo ente"".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente.
"Art. 2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per
le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal
secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo
la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto
per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di
tutte le societa' partecipanti, fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite
della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo
all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata
deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo
2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi
contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3,
del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
140 del 19 giugno 1986.
Non sara' pubblicato il testo coordinato in quanto gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277,
sono stati interamente sostituiti dalla legge di
conversione e l'art. 3 riguarda soltanto l'entrata in
vigore del decreto-legge stesso.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le modifiche
apportate dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 17. Riporto delle perdite. - Le societa' e gli enti
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare la
perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, in
diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi
d'imposta successivi ma non oltre il quinto.
In caso di fusione le perdite delle societa' che
partecipano alla fusione, compresa la societa'
incorporante, non possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o
incorporante per la parte del loro ammontare che eccede
quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla
situazione patrimoniale di cui all'art. 2502 del codice
civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si
applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore
al 1 gennaio 1988, di societa' che alla data dell'atto
medesimo risultino controllate dalla societa' incorporante
da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione,
ai sensi dell'art. 2359, numeri 1 e 3, del codice civile,
nonche' alle fusioni che abbiano luogo entro il termine
indicato fra societa' che risultino controllate, ai sensi
delle richiamate disposizioni del codice civile e per il
periodo indicato, da una medesima societa' o da un medesimo
ente".
Nota all'art. 1:
Il testo dei numeri 1) e 3) dell'art. 2359 del codice
civile e' il seguente:
"Societa' controllate e societa' collegate.
(Omissis).
1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle
azioni o quote possedute, dispone della maggioranza
richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
(Omissis).
3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante
le azioni o quote possedute da societa' controllate da
questa".
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