Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 494 del 09/08/1986 (Pubblicata nella G. U del 19 agosto 1986 n. 191)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  decreto-legge  30  giugno   1986,   n.   310,   concernente
disposizioni urgenti per il personale del  lotto,  e'  convertito  in
legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: "Tuttavia, l'immissione
in servizio potra' essere disposta, tenuto conto  delle  esigenze  di
salvaguardia della funzionalita' del servizio," sono sostituite dalle
seguenti: "Tuttavia  sara'  disposta  l'immissione  in  servizio  del
personale attualmente addetto alle ricevitorie"; 
      al comma 1, quarto periodo,  le  parole:  "e  di  un  piano  di
riparto dei posti per provincia" sono sostituite dalle  seguenti:  ",
di un piano di riparto dei posti per provincia e  delle  esigenze  di
salvaguardia della funzionalita' del servizio". 
    All'articolo 3: 
      al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "e'   fissato   al
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione  della  legge
di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle  seguenti:
"e'  fissato  al  trentesimo  giorno  successivo   a   quello   della
pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione  previsto
dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 
528"; 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: "di idoneo locale" sono
sostituite dalle seguenti: "di locali, arredi e attrezzature idonei"; 
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della
legge 2  agosto  1982,  n.  528,  e'  sostituito  dai  seguenti:  "E'
consentita la presenza nel punto di raccolta  del  gioco  di  persone
autorizzate a coadiuvare e sostituire il  titolare  nelle  temporanee
assenze o impedimenti, purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo  28  della  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,   come
modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986,  n.  25.  In
caso di vacanza del  punto  di  raccolta,  al  coadiutore  che  abbia
compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo  a  rilievi,  su
richiesta puo' essere assegnato il punto di raccolta medesimo"". 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: "1 luglio 1986"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "1 ottobre 1986";  le  parole:  "dell'articolo  12,  quarto
comma," sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 11 e  12";  e
sono aggiunte, in fine, le parole: "di intesa con  le  organizzazioni
sindacali di settore maggiormente rappresentative". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  310,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          149 del 30 giugno 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 27 agosto 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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