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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 592 del 26/09/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 settembre 1986 n. 227)
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.
Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del
quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che
ricorre il 2 giugno 1986, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi,
da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1986.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a
somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo
svolgimento delle celebrazioni, mediante aperture di credito, a
favore di un funzionario delegato, di importo anche eccedente il
limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo
1975, n. 92.
3. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita'
di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le
prestazioni di opere e di servizi, nonche' gli incarichi di studio
sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello
Stato.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di
credito e' presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione
dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state
erogate, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio
speciale presso la Presidenza del consiglio dei Ministri - che ne
cura l'inoltro alla Corte dei conti.
5. Le eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono
versate in apposito conto corrente da aprirsi presso la tesoreria
centrale dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio
successivo, in tutto o in parte, allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le residue esigenze di cui
alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923
(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato) cosi' come
modificato dall'articolo unico della legge n. 92/1975 e' il
seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui
l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile
con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore
di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti
spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in
conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano
prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
il personale che presta servizio presso gli uffici
periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e
regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari
delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in
apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali,
sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e
acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi
alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche'
alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna
tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non
possono superare, singolarmente, il limite di lire 480
milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari
disposizioni di legge e di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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