Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 60 del 07/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 8 marzo 1986 n. 56)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante disposizioni urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, recante "Disposizioni
urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte
dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria
e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di
monopoli di Stato e di imposta di registro" e convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Per le somme riscosse a partire dal 1 aprile 1986
mediante versamenti diretti, la misura dell'aggio di riscossione di
cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' pari al 52,5 per cento
dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.
2. Gli esattori, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, possono
chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1
luglio 1986".
All'articolo 5, comma 1, le parole: "dal 1 gennaio 1986 fino al 30
giugno 1986" sono sostituite con le seguenti: "dal 1 gennaio 1986
fino alla data di entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n.
25,".
All'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le parole: ", salvo i casi
in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il
ricorso".
L'articolo 8 e' soppresso.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 17 marzo 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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