Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 61 del 10/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 marzo 1986 n. 60)
Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.
Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura delle scorte di riserva che gli importatori di prodotti
petroliferi finiti, esclusi gli importatori di gas di petrolio
liquefatti, di bitumi e di basi per oli lubrificanti, sono obbligati
a costituire ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e' stabilita al
20 per cento delle quantita' di ciascun prodotto importate dal
singolo operatore.
La scorta e' mantenuta per un anno dalla data dell'importazione.
L'obbligo di scorta di cui alla presente legge non esonera i
titolari di concessione di impianti di lavorazione e di deposito di
oli minerali dagli altri obblighi di scorta loro spettanti in forza
delle rispettive concessioni.
Per le importazioni di prodotti petroliferi finiti da parte dei
produttori di elettricita' l'obbligo delle scorte e' compreso nei
limiti globali fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 776.
Gli importatori di prodotti petroliferi finiti sono tenuti agli
obblighi di cui all'articolo 5, lettera c), del regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito in legge dalla legge 8 febbraio
1934, n. 367.
Per l'inosservanza dell'obbligo della tenuta delle scorte di
riserva, di cui al primo comma, si applicano le sanzioni previste
dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n.
22.
L'inosservanza degli obblighi di cui al quinto comma e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da un milione a cinque milioni
di lire.
Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e
settimo si applicano fino all'entrata in vigore di quelle di cui al
successivo articolo 2.
Nota all'art. 1, primo comma:
Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella Gazzetta
Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: "Misure urgenti
in materia di entrate fiscali".
Per il testo dell'art. 21, primo comma, di detto decreto
v. nelle note all'art. 2, settimo comma.
Nota all'art. 1, quarto comma:
Il D.P.R. n. 776/1982 recante: "Attuazione della
direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
combustibili fossili presso le centrali termoelettriche" e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 28
ottobre 1982.
Nota all'art 1, quinto comma:
Il R.D.L. n. 1741/1933 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 1933) reca: "Disciplina
dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della
distribuzione degli oli minerali e dei carburanti". Si
trascrive il testo dell'art. 5:
"Art. 5. - Sulle domande di concessione provvede, a suo
giudizio insindacabile, il Ministro per le corporazioni di
concerto con il Ministro per le finanze, sentito il parere
della commissione indicata all'art. 15.
La concessione e' subordinata alle condizioni seguenti:
(Omissis).
c) il titolare della concessione e' altresi' tenuto alla
osservanza degli obblighi previsti dalle lettere b), c),
e), f), g), dell'art. 3".
Nota all'art. 1, sesto comma:
La legge n. 22/1981 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 17 febbraio 1981) reca: "Disciplina delle scorte
petrolifere". Per il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 di
detta legge v. nelle note all'art. 2, settimo comma.
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