Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 646 del 06/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 ottobre 1986 n. 238)
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378,
17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i
seguenti:
"Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di
coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti
ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al
Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone
diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione e' rilasciata con
decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata
l'idoneita' dell'istituto a svolgere l'attivita' nel piu' vasto
ambito territoriale richiesto.
Con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, in relazione ad
effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare
la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni
abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE
Nota al titolo:
Per il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto-legge
n. 1509/1927, v. nota successiva.
Note all'art. 1:
- La legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato
modifiche all'art. 13 del regio decreto-legge n. 1509/1927.
Occorre invece tener conto delle modifiche ed integrazioni
intervenute con le citate leggi n. 378/1938, n. 1095/1950 e
n. 208/1953, nonche' con le leggi 11 ottobre 1960, n. 1235
e 21 maggio 1961, n. 456, anche se queste due ultime non
sono citate dalla legge qui pubblicata. Tenuto conto, poi,
della integrazione disposta con la legge qui pubblicata, il
testo del citato art. 13 risulta il seguente:
"Art. 13 - Sono autorizzati a compiere le operazioni di
credito agrario di esercizio gli enti morali aventi per
fine l'esercizio del credito agrario, quali le casse
agrarie e i monti frumentari e nummari. Tali istituzioni
sono trasformate in casse comunali di credito agrario, il
cui ordinamento e funzionamento sara' regolato dalle norme
regolamentari per l'esecuzione del presente decreto. Nei
comuni dove dette istituzioni siano piu' di una, esse
potranno essere fuse con decreto del Ministro per
l'economia nazionale (ora, con decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio) in unica cassa comunale. Gli atti
con i quali sara' eseguita tale fusione saranno soggetti
alle normali tasse di bollo ed a tassa fissa di registro ed
ipotecaria, salvo gli emolumenti ai conservatori delle
ipoteche [ora, conservatori dei registri immobiliari]. Le
casse comunali di credito agrario di nuova istituzione
dovranno essere erette in ente morale con regio decreto
promosso dal Ministro per l'economia nazionale [ora con
decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio].
Possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia
nazionale (ora, con decreto del Ministro per il tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio) a compiere le operazioni di credito agrario di
esercizio, e - in quanto abbiano disponibilita' per
impieghi a lungo termine - anche le operazioni di credito
agrario per miglioramenti, ai sensi delle disposizioni del
presente decreto, le casse di risparmio, i monti di pieta'
[ora, monti di credito su pegno], gli istituti ordinari e
cooperativi di credito, i consorzi agrari, le associazioni
agrarie legalmente costituite e l'opera nazionale per i
combattenti.
Possono essere autorizzati a compiere le operazioni di
credito agrario di miglioramento, ai sensi del presente
decreto, gli istituti di credito fondiario e la Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali [ora, Istituto
nazionale della previdenza sociale].
Sono infine autorizzati a compiere le operazioni di
credito agrario di esercizio e di miglioramento la Banca
nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura
e, per la propria zona di competenza, la Cassa di risparmio
di Calabria e gli istituti indicati nel successivo art. 14.
E' altresi' autorizzata, per le sole operazioni di credito
agrario di miglioramento nella propria zona di competenza,
la sezione autonoma di credito agrario di miglioramento
dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo
termine nella regione Trentino-Alto Adige.
La sezione per il credito alla cooperazione presso la
Banca del lavoro e' autorizzata a compiere nel territorio
nazionale operazioni di credito agrario di esercizio. La
Banca centrale di credito popolare "Centrobanca" e'
autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di
miglioramento nel territorio nazionale. La sezione di
credito fondiario dell'istituto bancario San Paolo di
Torino e autorizzata a compiere operazioni di credito
agrario di miglioramento nelle province in cui l'istituto
bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze.
Gli istituti di cui al successivo art. 14, incaricati di
coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia
degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura,
possono richiedere al Ministro del tesoro di essere
autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi
indicate.
L'autorizzazione e rilasciata con decreto del Ministro
del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, accertata l'idoneita'
dell'istituto a svolgere l'attivita' nel piu' vasto ambito
territoriale richiesto.
Con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, in
relazione ad effettive esigenze operative, possono essere
autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli
altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del
credito agrario di miglioramento.
La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di
risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio
Vittorio Emanuele per le province siciliane, la sezione
autonoma di credito agrario di miglioramento dell'istituto
per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella
regione Trentino-Alto Adige e la sezione di credito
fondiario dell'istituto bancario San Paolo di Torino
potranno compiere operazioni di credito agrario di
miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo
di somma che saranno stabilite dagli organi di vigilanza
sulle aziende di credito".
- L'art. 14 del regio decreto-legge n. 1509/1927, al
quale la legge di conversione n. 1760/1928 non ha apportato
modifiche, elenca i cosiddetti istituti speciali di credito
agrario, abilitati ad operare nei settori dell'esercizio e
del miglioramento.
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