Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 652 del 04/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 ottobre 1986 n. 239)
Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'Amministrazione  finanziaria, in deroga all'articolo 10 della
legge  24  dicembre  1908,  n.  783,  e  successive modificazioni, e'
autorizzata   a   vendere,   a  trattativa  privata,  ai  soci  della
cooperativa  agricola  fra  coltivatori  diretti di Treporti i lotti,
costituiti  da  terreni  e  fabbricati  su di essi insistenti, di cui
risultino  assegnatari  alla data di entrata in vigore della presente
legge,  facenti  parte  del  compendio  immobiliare  appartenente  al
patrimonio  disponibile  dello  Stato  sito nel comune di Venezia, in
localita'   Punta   Sabbioni-Cavallino,   esteso  ettari  323  circa,
riportato  in  catasto  ai  fogli  53,  54,  55, 57, 58, 59, 60, 61 e
delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta,
la  strada  militare delle Batterie e proprieta' private di terzi; ad
est  proprieta'  privata  dei  terzi  in  corrispondenza  col vertice
estremo  del  compendio;  a  sud  fascia  di  pertinenza  del demanio
marittimo  parallela  al  litorale  del  mare  Adriatico; ad ovest la
laguna Veneta.
  Il  tutto  come  indicato  nella planimetria allegata alla presente
legge.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  783/1908 come
          modificato  dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960,
          n. 757, e' il seguente:
            "Art.  10. - L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a
          vendere  a  trattativa  privata e per licitazione privata e
          senza  previo  esperimento  di  pubblico  incanto,  i  beni
          immobili  disponibili  il cui valore di stima non superi le
          lire  6.000.000.  Quando concorrono speciali circostanze di
          convenienza  o  di  utilita'  generale,  da  indicarsi  nel
          decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e'
          autorizzata  a  vendere  i  beni  disponibili  a trattativa
          privata  o  per  licitazione privata fino al limite massimo
          del valore di stima di lire 15.000.000.
            Se  il  valore  di  stima  oltrepassi  le lire 4.500.000,
          dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di
          contratto".
            La  norma  innanzi  riprodotta  e'  stata successivamente
          modificata  con  legge  14 ottobre 1974, n. 629, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  318 del 5 dicembre 1974, la
          quale, con articolo unico, cosi' dispone:
            "I  limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960,
          n.  757,  per  la  vendita  a  trattativa  privata  di beni
          patrimoniali  dello  Stato  e  per la permuta dei medesimi,
          sono  quintuplicati.  Sul progetto di contratto deve essere
          sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore
          di  stima  superi  i  limiti  di  somma stabiliti con regio
          decreto   18   novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
          modificazioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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