Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 652 del 04/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 14 ottobre 1986 n. 239)
Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino.
Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti e al comune di Venezia il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione di Burano, localita' Punta Sabbioni-Cavallino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Amministrazione finanziaria, in deroga all'articolo 10 della
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e'
autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della
cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti i lotti,
costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti, di cui
risultino assegnatari alla data di entrata in vigore della presente
legge, facenti parte del compendio immobiliare appartenente al
patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Venezia, in
localita' Punta Sabbioni-Cavallino, esteso ettari 323 circa,
riportato in catasto ai fogli 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 e
delimitato dai seguenti confini: a nord la strada provinciale Fausta,
la strada militare delle Batterie e proprieta' private di terzi; ad
est proprieta' privata dei terzi in corrispondenza col vertice
estremo del compendio; a sud fascia di pertinenza del demanio
marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest la
laguna Veneta.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente
legge.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 della legge n. 783/1908 come
modificato dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960,
n. 757, e' il seguente:
"Art. 10. - L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a
vendere a trattativa privata e per licitazione privata e
senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni
immobili disponibili il cui valore di stima non superi le
lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di
convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel
decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e'
autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa
privata o per licitazione privata fino al limite massimo
del valore di stima di lire 15.000.000.
Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000,
dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di
contratto".
La norma innanzi riprodotta e' stata successivamente
modificata con legge 14 ottobre 1974, n. 629, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 5 dicembre 1974, la
quale, con articolo unico, cosi' dispone:
"I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960,
n. 757, per la vendita a trattativa privata di beni
patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi,
sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere
sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore
di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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