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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 658 del 11/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 ottobre 1986 n. 240)
Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Universita' Cornell' negli Stati Uniti d'America.
Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Universita' Cornell' negli Stati Uniti d'America.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine della istituzione di una cattedra di studi europei
intitolata a Luigi Einaudi presso l'Universita' Cornell, con sede in
Ithaca, New York, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata ad erogare un contributo massimo di 500 milioni, da
iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1986, a favore della
stessa Universita', allorche' e nella misura in cui tale contributo
risulti necessario e sufficiente a completare la copertura
finanziaria della spesa di 1,5 milioni di dollari USA prevista
dall'Universita' Cornell per l'istituzione della cattedra.
2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni previste
dal comma 1 per l'erogazione del contributo e la misura del
contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovra'
ottenere dal rettore dell'Universita' Cornell richiesta del
contributo e copia della documentazione relativa all'effettivo
reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari per
l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare.
3. La Presidenza del Consiglio provvede a somministrare la somma di
cui al primo comma mediante apertura di credito a favore di un
funzionario delegato, anche eccedente il limite previsto
dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come
modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92.
4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla predetta apertura di
credito e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione
dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state
erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro - Ufficio
speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura
l'inoltro alla Corte dei conti.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo vigente dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923
(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato), cosi' come
modificato dall'articolo unico della legge n. 92/1975, e'
il seguente:
"Art. 56. - Possono essere autorizzate, presso l'istituto
incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui
l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile
con la necessita' dei servizi, aperture di credito a favore
di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti
spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in
conto residui:
1) spese da farsi in economia;
2) spese fisse ed indennita', quando non siano
prestabilite in somma certa, nonche' indennita' di missione
e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per
il personale che presta servizi presso gli uffici
periferici;
3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle
poste, dei telegrafi e dei telefoni;
4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le
quali sia indispensabile il pagamento immediato;
5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e
regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari
delegati;
6) spese di riscossione delle entrate indicate in
apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di
approvazione dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro;
7) assegni fissi e indennita' degli ufficiali,
sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento
della truppa e dei quadrupedi e' per servizi di rimonta e
acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica;
8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente
al servizio dello Stato;
9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi
alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonche'
alle navi viaggianti fuori dello Stato;
10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con
associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi
di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e
lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna
tale forma di pagamento;
11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla
restituzione di tributi, nonche' alla restituzione di somme
indebitamente percette.
Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1 a 5 le
aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non
possono superare, singolarmente, il limite di lire 480
milioni, salvo maggiori limiti stabiliti (la particolari
disposizioni di legge o di regolamento.
Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di
credito distintamente per ogni contratto di fornitura o
lavoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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