Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 663 del 10/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 16 ottobre 1986 n. 241 Suppl. ord.)
Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Dopo  l'articolo  14  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
  "ART.  14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono
essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo
non  superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non
superiore  ogni  volta  a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
    a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero
turbano l'ordine negli istituti;
    b)  che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli
altri detenuti o internati;
    c)  che  nella  vita  penitenziaria  si  avvalgono dello stato di
soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
    2.  Il  regime  di  cui  al  precedente  comma  1 e' disposto con
provvedimento   motivato  dell'amministrazione  penitenziaria  previo
parere  del  consiglio  di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
    3.  Nei  confronti  degli  imputati  il  regime  di  sorveglianza
particolare  e'  disposto  sentita  anche l'autorita' giudiziaria che
procede.
    4.  In  caso  di  necessita'  ed  urgenza  l'amministrazione puo'
disporre  in  via  provvisoria  la sorveglianza particolare prima dei
pareri  prescritti,  che comunque devono essere acquisiti entro dieci
giorni   dalla   data   del   provvedimento.   Scaduto  tale  termine
l'amministrazione,  acquisiti  i  pareri  prescritti,  decide  in via
definitiva  entro  dieci  giorni  decorsi  i  quali,  senza  che  sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
    5.   Possono   essere   sottoposti   a   regime  di  sorveglianza
particolare,  fin  dal  momento  del  loro  ingresso  in  istituto, i
condannati,  gli  internati  e gli imputati, sulla base di precedenti
comportamenti  penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti,
indipendentemente  dalla  natura  dell'imputazione,  nello  stato  di
liberta'.
    L'autorita'  giudiziaria  segnala  gli  eventuali  elementi a sua
conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione
dei provvedimenti di sua competenza.
    6.  Il  provvedimento  che  dispone  il regime di cui al presente
articolo  e'  comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza
ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022