Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 663 del 10/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 16 ottobre 1986 n. 241 Suppl. ord.)
Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"ART. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono
essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo
non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non
superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli
imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero
turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli
altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di
soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con
provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo
parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza
particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che
procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo'
disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei
pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci
giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine
l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via
definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia
intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i
condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti
comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti,
indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di
liberta'.
L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua
conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione
dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente
articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza
ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza".
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