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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 664 del 15/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 16 ottobre 1986 n. 241)
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Servizi, classificazione e dotazione organica del personale
amministrativo dell'Avvocatura dello Stato
1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e'
addetto ai servizi relativi:
a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
b) all'attivita' professionale;
c) all'informazione e alla documentazione.
2. Il personale di cui al precedente comma 1 e' classificato nelle
qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 1 luglio
1980, n. 312.
3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata
nella tabella allegata alla presente legge.
4. A successive eventuali variazioni si provvedera' nei modi di cui
all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 312/1980 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 2 (Qualifiche funzionali). - Il personale
contemplato nel presente titolo e' classificato in otto
qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il
livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.
Le qualifiche sono le seguenti:
Prima qualifica: attivita' semplici.
Attivita' elementari, manuali e non, per il cui esercizio
non si richiede alcuna specifica preparazione.
Seconda qualifica: attivita' semplici con conoscenze
elementari.
Attivita' semplici, manuali e non, comprese quelle di
conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio
richieda preparazione e conoscenza elementari.
Terza qualifica: attivita' tecnico-manuali con conoscenze
non specialistiche.
Attivita' tecnico-manuali che presuppongono conoscenze
tecniche non specializzate o, se di natura amministrativa,
l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o
contabili elementari. Puo' essere richiesta anche
l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso
semplice.
Quarta qualifica: attivita' amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilita' personali.
Attivita' amministrativo-contabili, tecniche e
tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel
ramo amministrativo e contabile e preparazione
specializzata in quello tecnico-manuale, con capacita' di
utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati
nell'ambito di procedure predeterminate.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione
a rischi specifici.
Quinta qualifica: attivita' con conoscenza specialistica
e responsabilita' di gruppo.
Attivita' professionali richiedenti preparazione tecnica,
o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro, o
perizia nell'esecuzione, o interpretazione di disegni o di
grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche
responsabilita' di guida e di controllo tecnico-pratico di
altre persone.
Sesta qualifica: attivita' con conoscenze professionali e
responsabilita' di unita' operative.
Attivita' nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito
di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi
generali; particolare apporto di competenze in operazioni
su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze
particolari delle relative tecnologie; funzioni di
indirizzo e coordinamento di unita' operative comprendenti
prestazioni lavorative di minor rilievo.
Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da
responsabilita' per le attivita' direttamente svolte e per
il risultato conseguito dalle unita' operative
sottordinate.
Settima qualifica: attivita' con preparazione
professionale o con eventuale responsabilita' di unita'
organiche.
Attivita' professionali comportanti o preposizione a
uffici, servizi o altre unita' organiche non aventi
rilevanza esterna, con margini valutativi per il
perseguimento dei risultati, e facolta' di decisione e
proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero
attivita' di collaborazione istruttoria o di studio, nel
campo amministrativo e tecnico, richiedente
specializzazione e preparazione professionale di settore a
livello universitario.
La preposizione a unita' organiche comporta piena
responsabilita' per le direttive o istruzioni impartite
nell'attivita' di indirizzo e coordinamento e per i
risultati conseguiti.
Ottava qualifica: attivita' con specializzazione
professionale o con eventuale responsabilita' esterna.
Attivita' professionali comportanti preposizione a uffici
o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici;
ovvero attivita' di coordinamento e di promozione, nonche'
di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a piu'
unita' organiche non aventi rilevanza esterna operanti
nello stesso settore, oppure attivita' di studio e di
elaborazione di piani e di programmi richiedenti
preparazione professionale di livello universitario, con
autonoma determinazione dei processi formativi e attivita'
in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.
Vi e' connessa responsabilita' organizzativa nonche'
responsabilita' esterna per i risultati conseguiti".
Nota all'art. 1, comma 4:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 e' il
seguente:
"Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del
Consiglio superiore della pubblica amministrazione e
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate,
in attesa della legge di cui al primo comma del precedente
art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo
comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di
ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a
ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali
delle varie amministrazioni.
Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle
successive variazioni.
Il parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si
considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni
dalla loro richiesta".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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