Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 689 del 11/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 25 ottobre 1986 n. 249)
Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA
                         la seguente legge:

                           Articolo unico

  Alla  legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni
di cui al presente articolo unico.
  L'ultimo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche
ai docenti delle accademie di belle arti".
  Il settimo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
  "Gli   enti   possono   stipulare  con  il  personale  docente  dei
conservatori  di  musica  e  delle  accademie di belle arti contratti
annuali  o  biennali,  rinnovabili  per  le  attivita'  di rispettiva
competenza".
  L'ultimo comma dell'articolo 69 e' abrogato.
  La  presente  legge  munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986

                               COSSIGA

                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

  Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Note all'articolo unico:
            -  Il  testo  dell'art. 68 della legge n. 312/1980 (Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare  dello  Stato),  come  modificato  dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
            "Art. 68. (Cumulo di impieghi).- Gli articoli 91 e 92 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
          417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di
          cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei
          conservatori  di  musica,  nei  limiti di cui al successivo
          articolo 69.
            L'esercizio     contemporaneo    dell'insegnamento    nei
          conservatori  di  musica  e  di altre attivita' presso enti
          lirici  o  istituzioni  di  produzione musicale e' regolato
          dagli articoli che seguono.
            Le   disposizioni   contenute  nei  precedenti  commi  si
          applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti".
            - Il testo dell'art. 69 della medesima legge n. 312/1980,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
            "Art.  69. (Contratti di collaborazione).- I conservatori
          di  musica,  per  lo svolgimento di attivita' didattiche ed
          artistiche  per  le  quali non sia possibile provvedere con
          personale   di   ruolo,   possono  stipulare  contratti  di
          collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o
          da   altre   istituzioni  di  produzione  musicale,  previa
          autorizzazione   dei   rispettivi   competenti   organi  di
          amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti
          enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del
          personale   docente  dipendente  dai  conservatori,  previa
          autorizzazione del competente organo di amministrazione del
          conservatorio.
            Tali   contratti  di  collaborazione,  se  stipulati  dai
          conservatori  di  musica, vengono disposti secondo l'ordine
          di  apposite  graduatorie  compilate  in  base  alle  norme
          relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I
          contratti   medesimi   possono   riferirsi   esclusivamente
          all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attivita'
          artistica esercitata.
            I  contratti  di collaborazione hanno durata annuale e si
          intendono  tacitamente  rinnovati  nel caso in cui il posto
          non venga occupato da un professore di ruolo.
            I  titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di
          servizio dei docenti.
            Il  compenso  per  le attivita' previste nel contratto di
          collaborazione  ha  carattere onnicomprensivo e deve essere
          pari  all'entita' del trattamento economico complessivo che
          compete ad un docente di ruolo alla 1ª classe di stipendio,
          con   esclusione  della  13ª  mensilita',  delle  quote  di
          aggiunta  di  famiglia e di ogni altra indennita' di cui le
          norme vigenti vietano il cumulo.
            Dopo  un  quinquennio  anche non consecutivo di attivita'
          contrattuale  il  compenso viene calcolato con le modalita'
          di  cui al precedente comma sulla base della seconda classe
          di stipendio del personale di ruolo.
            Gli  enti  possono stipulare con il personale docente dei
          conservatori  di  musica  e  delle  accademie di belle arti
          contratti  annuali o biennali, rinnovabili per le attivita'
          di rispettiva competenza.
            Nello stato di previsione della spesa del Ministero della
          pubblica  istruzione  sara' iscritto, in apposito capitolo,
          uno  stanziamento  per  far  fronte  all'onere derivante ai
          conservatori    per    la    stipula   dei   contratti   di
          collaborazione.
            Il   Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  proprio
          decreto,  provvedera'  ogni  anno alla ripartizione di tale
          stanziamento  tra i conservatori in relazione alle esigenze
          accertate".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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