Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 699 del 11/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 28 ottobre 1986 n. 251)
Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione.
Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna
annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco
degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data
del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta
organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello
provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data
del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite
tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il
numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province,
sara' proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al rispetto
delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le
assunzioni nel pubblico impiego.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
Il D.P.R. n. 1077/1970 concerne il riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato. Il testo del
relativo art. 6 e' il seguente:
"Art. 6. (Concorsi circoscrizionali). - I concorsi di
ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche
limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede
in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e
altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per
tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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