Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 73 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 25 marzo 1986 n. 70)
Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, fino al 30
giugno 1987, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria,
su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni
occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione
e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali
diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio
diverso da quello lampante; nonche' sulla benzina agevolata per i
turisti stranieri, sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul
petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico,
sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui,
rispettivamente alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto
3), F), punto 1) e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi
e criteri direttivi:
a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo
conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino
riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno;
b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura
pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il
"Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione
rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da
quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la
riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla
variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto
della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli
combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno
disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei riguardi sia
la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento
e saranno limitati ad un importo pari a quello della variazione di
minore entita'.
2. I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla
delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della
loro pubblicazione.
Nota all'art. 1:
La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La
tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad
aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto
l'osservanza delle norme prescritte.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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