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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 744 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
"Art. 744. (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). - Sono
aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta'
dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio
di Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale
sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione
di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco".