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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 742 del 22/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 7 novembre 1986 n. 259 Suppl. ord.)
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.
Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione della legge)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti e
alle imprese che esercitano o gestiscono nel territorio della
Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel
punto A) della tabella allegata o assumono, in corrispettivo dei
contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite
con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza
amministrati per legge dal Ministero del tesoro, agli istituti, agli
enti, alle casse e ai fondi comunque denominati che gestiscono, in
favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di
previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) alle societa' di mutua assicurazione, quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
1) previsione nello statuto della possibilita' di esigere
contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere
al concorso di terzi obbligati;
2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle
attivita' indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non
eccedente il controvalore di 500.000 unita' di conto europee durante
tre esercizi consecutivi. Se tale importo e' superato durante tre
esercizi consecutivi, le disposizioni della presente legge si
applicano a decorrere dal quarto anno;
c) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di
decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora
l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese
funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera
e) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;
d) alle societa' di mutuo soccorso costituite a norma della
legge 15 aprile 1886, n. 3818.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2, lettera c):
Il testo dell'art. 10, lettera e), del D.P.R. n. 597/1973
(Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche), e' il seguente:
"Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea
documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:
(omissis).
c) le spese funebri sostenute in dipendenza della morta
di persone indicate nell'art. 433 del codice civile,
nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente
non superiore a lire un milione".
Le persone indicate nell'art. 433 del codice civile sono:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o
adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche
naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.
Nota all'art. 1, comma 2, lettera d):
La legge n. 3818/1886 reca: "Costituzione legale delle
societa' di mutuo soccorso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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