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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare continuita' pluriennale e coerenza
programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo e in quello
forestale, e' autorizzata per il quinquennio 1986-90 la spesa
complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi
per l'anno 1986, di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire
3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno
1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti
indicati dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima
parte dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla
complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.
2. A decorrere dal 1987 potranno essere disposte, con la legge
finanziaria, eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di
spesa stabilite dal comma 1, in relazione al sopravvenire di
occorrenze eccezionali.
3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli
interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano e al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Sono destinate inoltre a finanziare le quote di parte
nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni
a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento
e garanzia agricola, nell'ambito delle azioni volte alla
razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.
4. Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e
realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti
dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
coordinamento in materia di politica agricola e forestale, con
particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale
e di quello forestale previsti dall'articolo 2.
5. Sono assunti come obiettivi unificanti delle iniziative
finanziate dalla presente legge: il sostegno e lo sviluppo dei
redditi agricoli, in particolare di quelli dell'impresa familiare
coltivatrice, la difesa dell'occupazione in agricoltura, il
riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la
difesa dell'ambiente, il contenimento e la riduzione del disavanzo
agroalimentare.