Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 768 del 15/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1986 n. 272)
Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.
Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo
modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e'
cosi' sostituito:
"Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo
nazionale e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo
superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti
pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso,
contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo
che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di
cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non
scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette
categorie".
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