Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 769 del 17/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1986 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga
dei  poteri  straordinari  di  cui all'articolo 1 della legge 8 marzo
1985,   n.   73,   recante   realizzazione   di  programmi  integrati
plurisettoriali  in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da
emergenza endemica e seguente modificazione:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  - 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli
affari  esteri  e  delegati  ad  un Sottosegretario di Stato ai sensi
dell'articolo  1,  comma  primo,  della  legge  8  marzo 1985, n. 73,
nonche'  le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla
data  di  entrata in vigore della nuova normativa organica in materia
di  cooperazione  allo  sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio
1987,  nei  limiti  dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della
medesima legge".
 
          AVVERTENZE:

            Il  decreto-legge  22  settembre  1986,  n. 572, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          222 del 24 settembre 1986.
            Non sara' pubblicato il testo coordinato in quanto l'art.
          1  del  decreto-legge  22  settembre 1986, n. 572, e' stato
          interamente  sostituito dalla legge di conversione e l'art.
          2  riguarda  soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge
          stesso.

          NOTE

          Note all'art. 1:
            - Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 73/1985 cosi'
          dispone:
            "I  poteri straordinari previsti dalla presente legge per
          la  realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali,
          volti  al  fine  di assicurare la sopravvivenza del maggior
          numero  possibile  di persone minacciate dalla fame e dalla
          denutrizione,  e  comunque in stato di grave necessita', in
          una  o  piu' aree caratterizzate da emergenza endemica e da
          attribuiti  al  Ministro  degli  affari esteri, il quale li
          delega  ad  un  Sottosegretario  di  Stato  per  gli affari
          esteri".
            -  Lo  stanziamento  previsto dall'art. 9 della medesima,
          legge ammonta complessivamente a lire 1.900 miliardi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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