Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 778 del 20/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 26 novembre 1986 n. 275)
Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento.
Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del
presente titolo, quelle esercenti una attivita' diretta alla
coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli
animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice
civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma
del medesimo articolo, le attivita' di allevamento delle specie
suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo
alimentare e quelle attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e
simili".
NOTE
Nota al titolo:
Il D.P.R. n. 1124/1965, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 13 ottobre
1965, approva il testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 1:
- Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo
II, riguardante l'assicurazione infortuni e malattie
professionali in agricoltura.
- Il testo dell'art. 2135 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla
trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli,
quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
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