Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 79 del 24/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 marzo 1986 n. 74)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove
disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti
d'assise e delle corti d'assise di appello, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il capoverso e' sostituito dal seguente:
"Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente
lunga, il presidente della corte d'appello ha facolta' di disporre
che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al
dibattimento in qualita' di aggiunti. Per le corti di assise i
magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la
corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno
uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica
non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di
appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della
corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di
magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei
magistrati componenti il collegio non possa partecipare per
impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto
piu' anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal
componente piu' anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se
la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato
impedito e' definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto.
Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i
componenti del collegio. La sostituzione non e ammessa dopo la
chiusura del dibattimento".
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 9 aprile 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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