Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 84 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 aprile 1986 n. 77)
Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali.
Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto
aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo
per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di
assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno,
e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale
che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono,
risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli
aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte
delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione
dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende
stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di
categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui alla presente lettera".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
Il testo vigente dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962,
n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato), come modificato dalla legge 23 maggio 1977,
n. 266 e dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"Art. 1. - Il contratto di lavoro si reputa a tempo
indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.
E consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto:
a) quando cio' sia richiesto dalla speciale natura
dell'attivita' lavorativa derivante dal carattere
stagionale della medesima;
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
la causa della sua sostituzione;
c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di
un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel
tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono
maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle
normalmente impiegate e limitatamente alle fasi
complementari od integrative per le quali non vi sia
continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici
spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o
televisivi;
f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di
trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di
sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico
aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni
si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi
sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale
puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione
dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle
aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla
presente lettera.
L'opposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta da atto scritto.
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore
di lavoro al lavoratore.
La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata
del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia
superiore a dodici giorni lavorativi.
L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera
a), del presente articolo sara' determinato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla
pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto
potra' essere successivamente modificato con le medesime
procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
per la determinazione di dette attivita' si applica il
decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco
delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di
durata inferiore a sei mesi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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