Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 85 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 aprile 1986 n. 77)
Norme in materia di armi per uso sportivo.
Norme in materia di armi per uso sportivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 10, nel sesto
comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli
previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per
le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma,
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso
sportivo".
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 10. sesto comma, della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), come modificato dall'art. 5 della legge
16 luglio 1982, n. 452, e dalla legge qui pubblicata, e il
seguente:
"La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi
da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di due per le
armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste
dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre
1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La
detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e'
subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione
da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni
modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare
per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad
anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
Il testo vigente dell'art. 31 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza soprarichiamato e' il seguente:
"Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da
guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per
ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in
vendita, senza-licenza del questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare o antiche".
Il testo vigente dell'art. 9 (Messi di caccia), primo e
secondo comma, sopra citati, della legge 27 dicembre 1977,
n. 968 (Principi generali e disposizioni per la protezione
e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), e'
il seguente:
"La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna
ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e
semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico
all'uso di noti piu' di tre colpi, di calibro non superiore
a 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non
inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza
non inferiore a 640 millimetri.
E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre
canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
di altezza non inferiore a 40 millimetri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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