Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 85 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 aprile 1986 n. 77)
Norme in materia di armi per uso sportivo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  legge  18  aprile  1975,  n. 110, all'articolo 10, nel sesto
comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "La  detenzione  di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli
previsti  dall'articolo  31  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
consentita  nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per
le  armi  da  caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma,
della  legge  27  dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso
sportivo".
 
          Nota all'art. 1:
            Il  testo  vigente dell'art. 10. sesto comma, della legge
          18  aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina
          vigente  per  il  controllo  delle  armi, delle munizioni e
          degli  esplosivi),  come modificato dall'art. 5 della legge
          16  luglio 1982, n. 452, e dalla legge qui pubblicata, e il
          seguente:
            "La  detenzione  di armi comuni da sparo per fini diversi
          da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi
          di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di due per le
          armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste
          dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre
          1977,  n.  968,  e  di sei per le armi per uso sportivo. La
          detenzione  di  armi comuni da sparo in misura superiore e'
          subordinata  al  rilascio di apposita licenza di collezione
          da  parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni
          modello  del  catalogo nazionale; il limite di un esemplare
          per  ogni  modello  non  si  applica ai fucili da caccia ad
          anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".
            Il testo vigente dell'art. 31 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza soprarichiamato e' il seguente:
            "Art.  31.  -  Salvo  quanto  e'  disposto per le armi da
          guerra  dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,
          introdurle  nello  Stato,  esportarle,  farne  raccolta per
          ragioni  di  commercio  o di industria, o porle comunque in
          vendita, senza-licenza del questore.
            La  licenza  e'  necessaria anche per le collezioni delle
          armi artistiche, rare o antiche".
            Il  testo  vigente dell'art. 9 (Messi di caccia), primo e
          secondo  comma, sopra citati, della legge 27 dicembre 1977,
          n.  968 (Principi generali e disposizioni per la protezione
          e  la  tutela della fauna e la disciplina della caccia), e'
          il seguente:
            "La  caccia  e' consentita con l'uso di fucile: con canna
          ad   anima  liscia  fino  a  due  colpi,  a  ripetizione  e
          semiautomatico,  limitato con apposito accorgimento tecnico
          all'uso di noti piu' di tre colpi, di calibro non superiore
          a  12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non
          inferiore  a  millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza
          non inferiore a 640 millimetri.
            E'  consentito,  altresi',  l'uso  del fucile a due o tre
          canne  (combinato),  di  cui  una  o due ad anima liscia di
          calibro  non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di
          calibro  non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto
          di altezza non inferiore a 40 millimetri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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