Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 856 del 05/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 dicembre 1986 n. 289 Suppl. ord.)
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1,
lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive
modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data
di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo
Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire
l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per
l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di
ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina
mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate
dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire
la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e'
consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare,
dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel
programma.
3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce
annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di
cui al comma 1.
NOTE
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre
1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di
preminente interesse nazionale) e' il seguente:
"Art. 1. - Le Societa' di navigazione a partecipazione
statale del gruppo Finmare concorrono a realizzare una
nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei
traffici, il potenziamento della flotta nazionale.
Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale
l'Istituto per la, ricostruzione industriale partecipa,
direttamente o indirettamente, per almeno il 51 per cento
esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':
(omissis) b) il trasporto di merci di linea, ai sensi
del successivo articolo 4".
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