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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 861 del 12/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 dicembre 1986 n. 290)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Amnistia
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
a) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal
minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in
vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni
sessantacinque;
c) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale
commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia
noto l'autore della pubblicazione;
d) per il reato previsto dall'articolo 491 in relazione agli
articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi un
testamento olografo;
e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli
1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il
controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974,
n. 497, quando ricorra l'attenuante di cui all'articolo 5 della
predetta legge;
f) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione l'imputato o il
condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza,
nonche' per il reato di cui al comma decimo dell'articolo 10 della
citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di
cui ai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, allorche' il
fatto, per la sua qualita' e il numero limitato delle armi, debba
ritenersi di lieve entita';
g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice
penale e dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n.
66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in
conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche se i suddetti reati
sono aggravati dal numero o dalla riunione delle persone e dalle
circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta
esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui
all'articolo 112, numero 2, del codice penale, sempre che non
ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri
lesioni personali o la morte;
h) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto quando
il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.
835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
i) per i reati per i quali e' stata pronunciata sentenza
estintiva del reato per intervenuta applicazione della sanzione
sostitutiva a norma dell'articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
AVVERTENZA:
Le note esplicative delle disposizioni richiamate nella
legge sono riportate in calce al decreto del Presidente
della Repubblica relativo alla concessione dell'amnistia e
dell'indulto, che verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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