Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 876 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
  "7)  di  emolumenti  per  carichi  di famiglia comunque denominati,
erogati,  nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di
lavoro,  fino  a  concorrenza  dell'importo degli assegni familiari a
carico della Cassa unica assegni familiari".
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza  sociale),  come modificato dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
          1945,  n.  692,  recepiti  negli articoli 27 e 28 del testo
          unico  delle  norme  sugli assegni familiari, approvato con
          decreto  30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico
          delle  disposizioni  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
          malattie  professionali,  approvato  con  decreto 30 giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
            "Per  la  determinazione  della  base  imponibile  per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  d'indennita'  di  trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in  sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a  titolo  di  liberalita',  per  eventi  eccezionali e non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
              7)  di  emolumenti  per  carichi  di  famiglia comunque
          denominati,  erogati,  nei  casi  consentiti  dalla  legge,
          direttamente  dal  datore  di  lavoro,  fino  a concorrenza
          dell'importo  degli  assegni familiari a carico della Cassa
          unica assegni familiari.
              L'art.  74  del testo unico delle norme concernenti gli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori  di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
              L'elencazione  degli  elementi esclusi da calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
              La   retribuzione  come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi',  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate"".
            Si  precisa  che  con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1 marzo
          1985,  n.  44  (Proroga  della  fiscalizzazione degli oneri
          sociali  e  degli  sgravi  contributivi  nel Mezzogiorno ed
          immediate misure in materia previdenziale), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art.
          12  della legge n. 153/1969 e' stato interpretato nel senso
          che  sono  esclusi  dalla base imponibile dei contributi di
          previdenza  e di assistenza sociale i contributi versati al
          Fondo  nazionale  di  previdenza  per  gli  impiegati delle
          imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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