Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 876 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati,
erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di
lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a
carico della Cassa unica assegni familiari".
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con
decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico
delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno
1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
"Per la determinazione della base imponibile per il
calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore
riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di
lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme
corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra
fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano
rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
o in occasione del lavoro;
3) di indennita' di anzianita';
4) di indennita' di cassa;
5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra,
in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al
60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum
a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non
ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque
denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge,
direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza
dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa
unica assegni familiari.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi da calcolo della
retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata e' presa,
altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate"".
Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1 marzo
1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri
sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed
immediate misure in materia previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art.
12 della legge n. 153/1969 e' stato interpretato nel senso
che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al
Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle
imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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