Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 877 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.
Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di linea nazionali di
competenza statale ed autoservizi internazionali aventi carattere
frontaliero, concessi ai sensi della legge 28 settembre 1939, n.
1822, e successive modificazioni, o autorizzati ai sensi del
regolamento CEE n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile
1977, n. 144, nonche' in base ad accordi bilaterali, il Ministro dei
trasporti concede un contributo complessivo in relazione alle
percorrenze chilometriche effettuate negli anni di riferimento
indicati nell'articolo 2.
2. Per gli autoservizi ordinari gia' di competenza statale,
trasferiti alle regioni a statuto ordinario o speciale, il contributo
e' concesso per il periodo dal 1 aprile 1972 fino alle rispettive
date di decorrenza della competenza regionale.
3. Dal contributo sono esclusi gli autoservizi di gran turismo
concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 settembre 1939, n.
1822, e successive modificazioni.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti, sentito il parere della Commissione
di cui all'articolo 4, provvede con propri decreti all'individuazione
degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero aventi
titolo al contributo finanziario limitatamente al periodo per il
quale e' stato esercitato il servizio frontaliero.
NOTE
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 1822/1939 concerne "Disciplina degli
autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e
pacchi agricoli in regime di concessione all'industria
privata".
- Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione
di norme comuni per i servizi regolari specializzati
effettuati con autobus tra gli Stati membri, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiate delle Comunita' europee
n. L. 67 del 20 marzo 1972.
- La legge n. 144/1977 concerne "Applicazione dei
regolamenti della Comunita' economica europea relativi al
trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri".
Nota all'art. 1, comma 3:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 1822/1939 e' il
seguente:
"Art. 12. - I servizi automobilistici di gran turismo
hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche
artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari
attrattive dei luoghi da essi collegati. Salvo quanto e'
stabilito negli articoli 5 e 6 per i concessionari di
ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna o di altri
servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi, ha titolo
di preferenza, per la concessione di un servizio di gran
turismo, chi lo abbia regolarmente esercitato negli anni
precedenti e in mancanza chi, esercitando servizi pubblici
automobilistici in zona finitima lo inquadri con questi per
un migliore raggiungimento delle finalita' indicate nel
primo comma".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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