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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per provvedere alle esigenze connesse al definitivo
completamento dell'opera di ricostruzione, con priorita' per
l'edilizia abitativa, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi
e da spese accessorie, e' assegnato alla regione Friuli-Venezia
Giulia un ulteriore contributo speciale di lire 835 miliardi per il
periodo 1986-1990, dei quali lire 75 miliardi per il 1986, lire 100
miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, e da utilizzare
secondo le modalita' ed i criteri previsti dalle leggi 8 agosto 1977,
n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828.
2. Per la concessione di contributi pluriennali per i medesimi fini
di cui al comma 1, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 3,
sono altresi' assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia ulteriori
contributi speciali di lire 20 miliardi annui per il periodo
1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge n. 546/1977 concerne ricostruzione delle zone
della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto
colpite dal terremoto nel 1976.
- La legge n. 828/1982 reca ulteriori provvedimenti per
il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo
delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal
terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione
Marche.