Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 88 del 02/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 4 aprile 1986 n. 78)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti
per il settore siderurgico, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente.
"1. Alle imprese per la produzione di tubi senza saldature che
entro il 30 settembre 1986 realizzino, anche mediante accordi
interaziendali, riduzioni delle capacita' produttive mediante la
demolizione degli impianti e' concesso un contributo di lire
cinquantamila per ogni tonnellata di capacita' soppressa cosi' come
risultante a seguito degli adempimenti previsti dal quinto comma
dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese per
la produzione di tubi senza saldature che realizzino programmi di
specializzazione produttiva il contributo predetto e' elevato a lire
centomila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa.
2. Il predetto contributo e' elevato a lire duecentocinquantamila a
favore delle imprese con l'obbligo di reinvestire, a tutela
dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del
contributo o in altri settori industriali, non incompatibili con il
regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n.
19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in attivita' di
servizi alla produzione.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato a lire trecentomila a
favore delle imprese localizzate nelle aree di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, ed e' cumulabile con ogni altra forma d'incentivazione
produttiva prevista dalla vigente legislazione, con l'obbligo di
reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di
tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali, non
incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge
31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87,
o in attivita' di servizi alla produzione.
4. I predetti impianti debbono essere in stato di accertata
effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla
data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere
autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli
stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei
contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui
al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e' autorizzata
la spesa di lire 40 miliardi da porre a carico del Fondo per la
razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti
siderurgici, di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n.
46".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. Alle imprese per la produzione di tubi senza
saldature che presentino programmi di ristrutturazione, sempreche'
non si verifichino aumenti di capacita' produttiva nel settore dei
tubi non saldati, o che presentino programmi di riconversione per
importi di spesa superiori a lire 70 miliardi e che prevedano la
realizzazione entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, puo' essere concesso un
contributo a fondo perduto pari al 50 per cento del costo
dell'investimento previsto. Qualora il programma di intervento
presentato preveda l'impiego di non meno di 400 lavoratori, il
contributo predetto e' cumulabile con quelli concessi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e con quelli
derivanti dal presente decreto. Le domande relative ai predetti
programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il 30 settembre 1986. Il contributo e'
concesso dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di
cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai fini
della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico.
Art. 2-ter. - 1. Fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potra' esaminare le domande di
modifica di programma di reinvestimento presentate ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193.
2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle
societa' in amministrazione straordinaria ai sensi dei citati
articoli potranno essere realizzati anche da imprese diverse da
quelle istanti. A tali imprese, esaurita la procedura di cui ai
predetti articoli 2 e 4, potra' essere direttamente erogato il
contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte
del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
All'articolo 3:
il comma 2 e sostituito dal seguente:
"2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4, primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' prorogato al 31 luglio
1986".
All'articolo 4:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Per le finalita' connesse alla riconversione produttiva
derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, e' concesso alla
regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12,
comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di
lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di
proprieta' delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i propri
impianti.
4-ter. La liquidazione del contributo e' disposta con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito
di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del
contributo all'acquisizione delle aree predette".
All'articolo 5:
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis
e 4 saranno altresi' utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai
sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706.
AVVERTENZA:
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 15 aprile 1986.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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