Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 890 del 17/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 dicembre 1986 n. 298)
Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
1. Tutte le attivita' concernenti l'esercizio delle funzioni
attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici della
Ragioneria generale dello Stato sono disciplinate in maniera da
consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma
automatizzata.
2. Per l'espletamento delle attivita' di conduzione tecnica del
centro elaborazione dati, la Ragioneria generale dello Stato si
avvale di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale,
utilizzando a tal fine una corrispondente quota dell'aumento della
dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1985, n. 427.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel settore, verranno definite, in
conformita' ai principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la composizione delle
commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e
di aggiornamento tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche'
le norme transitorie di inquadramento del personale in servizio
presso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
alla data di entrata in vigore della presente legge, norme che
dovranno tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle diverse funzioni.
4. Per assicurare lo sviluppo del sistema informativo, la
Ragioneria generale dello Stato puo' affidare incarichi di consulenza
ad esperti o a societa' specializzate nel settore dell'informatica.
Inoltre il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare una o piu'
convenzioni per l'affidamento a societa' specializzate a prevalente
partecipazione statale, anche indiretta, secondo criteri ed in
conformita' con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la
direzione e la vigilanza della Ragioneria generale dello Stato,
dell'attivita' di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema
informativo.
5. Le convenzioni di cui al precedente comma, che potranno,
altresi', prevedere l'affidamento dell'incarico di procedere
all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per il funzionamento
del sistema e che avranno durata non superiore a cinque anni, sono
stipulate e le relative spese sono eseguite in deroga alle norme
sulla contabilita' dello Stato, con esclusione di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
6. Nei confronti del personale di cui al presente articolo non
trovano applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 427/1985
sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e'
il seguente:
"1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione
delle norme di contabilita', generale dello Stato di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti
dall'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 1 luglio
1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del
personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale
della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo
comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
aumentata di 2.300 unita'.".
Nota all'art. 1, comma 3:
La legge n. 93/1983 concerne la "Legge-quadro sul
pubblico impiego".
Nota all'art. 1, comma 6:
Il testo degli articoli 56, 58 e 199 del testo unico
delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 e' il
seguente:
"Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). -
L'impiegato di ruolo puo' essere comandato a prestare
servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza
dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via
eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri
competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di
amministrazione.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovra'
essere adottato anche con il concerto del Ministro per il
tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione
vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore
generale si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal
successivo art. 58, e' vietata l'assegnazione, anche
temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.".
"Art. 58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento
fuori ruolo puo' essere disposto per il disimpegno di
funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti
agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che
non rientrino nei compiti istituzionali
dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella
qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella
qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei
Ministri competenti di concerto con il Ministro per il
tesoro, sentiti l'impiegato ed il Consiglio di
amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica
non inferiore a direttore generale si provvede in
conformita' al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati
fuori ruolo, sono determinati col regolamento.".
"Art. 199 (Modalita). - L'amministrazione che, per
speciali esigenze di determinati servizi, ritenga
necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato
appartenente alla carriera direttiva di altra
amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza
in tali servizi, puo' avanzare motivata richiesta al
Presidente del Consiglio dei Ministri che, sentiti
l'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne
dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento
nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
Analoga richiesta puo' essere avanzata dalle
amministrazioni che, in relazione alla situazione di
organico ed alle esigenze di servizio, ritengono di poter
utilizzare contingenti di impiegati di altre
amministrazioni, appartenenti a carriere diverse da quelle
direttive tanto dei ruoli organici che dei corrispondenti
ruoli aggiunti.
Il Presidente del Consiglio, sentita l'amministrazione
cui appartengono i contingenti richiesti e previo parere
del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne
dispone il trasferimento con proprio decreto.
Per le carriere che contemplano qualifiche diverse
l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione
del presente decreto, risulta dai citati quadri distinti
con i numeri 82, 83 e 84.
Al personale delle carriere direttive e di concetto di
cui ai precedenti commi sono estese le disposizioni
stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto
siano applicabili e non si sia diversamente provveduto nel
presente titolo.".
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