Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 896 del 09/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 dicembre 1986 n. 298 suppl. ord.)
Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          (Ambito di applicazione della legge e competenze)

  1.  La  ricerca  e la coltivazione a scopi energetici delle risorse
geotermiche,   effettuate   nel  territorio  dello  Stato,  nel  mare
territoriale   e   nella  piattaforma  continentale  italiana,  quale
definita  dalla  legge  21  luglio  1967, n. 613, sono considerate di
pubblico interesse e di pubblica utilita'.
  2.  Le  funzioni  amministrative riguardanti le attivita' di cui al
precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione
delle  norme  di  polizia  mineraria,  sono  esercitate dal Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i
poteri  attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e Bolzano.
  3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare
sulla  terraferma  per  la  coltivazione  di  risorse  geotermiche di
interesse locale sono delegate alle Regioni.
  4.   Sono   risorse   geotermiche   d'interesse   nazionale  quelle
economicamente  utilizzabili  per  la  realizzazione  di  un progetto
geotermico  tale  da  assicurare una potenza erogabile complessiva di
almeno  20.000  kilowatt  termici, alla temperatura convenzionale dei
reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le
risorse geotermiche rinvenute in aree marine.
  5.   Sono   risorse   geotermiche   di   interesse   locale  quelle
economicamente  utilizzabili  per  la  realizzazione  di  un progetto
geotermico  di potenza inferiore a 20.000 kilowatt termici ottenibili
dal  solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui
di 25 gradi centigradi.
  6.  Sono  considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni
di  acque  calde geotermiche reperibili a profondita' inferiori a 400
metri  con potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kilowatt
termici.
  7.  E' esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina
della  ricerca  e coltivazione delle acque termali, intendendosi come
tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.
  8.  Nel  caso  che  insieme  al  fluido  geotermico  siano presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della
presente  legge  non si applicano qualora il valore economico dei KWh
termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle
sostanze  minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di
cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
  9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle
stesse  formazioni  di  provenienza,  o comunque al di sotto di falde
utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono
autorizzate,  nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale,
dall'ingegnere  capo  della competente sezione dell'ufficio nazionale
minerario   per   gli   idrocarburi   e  la  geotermia  ovvero  dalla
corrispondente  autorita' regionale in caso di risorse geotermiche di
interesse locale.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, lettera i):
            La  legge  n.  613/1967 concerne: "Ricerca e coltivazione
          degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e
          nella  piattaforma  continentale e modificazioni alla legge
          11  gennaio  1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli
          idrocarburi liquidi e gassosi".

          Nota all'art. 1, comma 8:
            Il   R.D.   n.   1443/1927   reca:  "Norme  di  carattere
          legislativo  per  disciplinare la ricerca e la coltivazione
          delle miniere nel Regno".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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