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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili di proprieta' privata e
pubblica ad uso abitazione e' sospesa nei comuni con popolazione
superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal
CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
19 giugno 1985. Le stesse disposizioni si applicano negli altri
comuni capoluogo di provincia.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente
decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987
alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio
1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni,
superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo
censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie
residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a
livello nazionale".
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "articolo 4" sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 1";
al comma 3, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla
parola: "conversione".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "decreto ingiuntivo" sono inserite le
seguenti: "provvisoriamente esecutivo";
al comma 2, dopo le parole: "con dichiarazione" sono inserite le
seguenti: "sostitutiva di atto di notorieta'";
e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazioni di
alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia
sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio e' sospesa fino alla effettiva consegna dell'alloggio e
comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la esclusione
per morosita'".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si
applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonche' ai precedenti articoli
1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una
delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1),
limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della legge 27
luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3, 4)
e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati
sulla morosita' del conduttore o del subconduttore, nonche' per
morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro
titolo esecutivo".
All'articolo 5:
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "una quota non superiore al 20 per cento della somma
assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di
immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo":
al comma 10, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
"e tenendo comunque conto della composizione e del reddito
complessivo del nucleo familiare del beneficiario";
al comma 13, sono soppresse le parole: "nonche' delle
disponibilita' alloggiative esistenti nei singoli comuni";
dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
"15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei
comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base
di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di
altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si
registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e
quelle di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre
1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di
cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo e' elevata al 4 per
cento.
2 Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati
all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.
3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui al comma 1,
valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una
corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate
successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della
Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73,
recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti
l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti
petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi
medi di tali prodotti.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-ter. - 1. Il termine di cui all'articolo 17 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' prorogato al 31 dicembre 1987".
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
252 del 29 ottobre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 10 gennaio 1987.