Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 912 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301)
Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118,
deve  intendersi  nel  senso  che  gli  eredi del mutilato o invalido
civile,  deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita',
hanno  diritto  a  percepire  le  quote  di  pensione  gia'  maturate
dall'interessato  alla  data  del decesso, anche se il decesso stesso
sia  intervenuto  prima  della  deliberazione concessiva del comitato
provinciale  di  assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa.
  2.  Nello  stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma,
della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti
da sordomutismo.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            L'ultimo  comma  dell'art.  12  della  legge  n. 118/1971
          (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.
          5,  e  nuove  norme  in  favore  dei  mutilati  ed invalidi
          civili),    stabilisce    che:    "In   caso   di   decesso
          dell'interessato,      successivo     al     riconoscimento
          dell'inabilita',  la  pensione  non puo' essere corrisposta
          agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote
          gia' maturate alla data della morte".

          Nota all'art. 1, comma 2:
            L'ultimo  comma  dell'art.  7  della  legge  n.  381/1970
          (Aumento  del  contributo  ordinario  dello  Stato a favore
          dell'Ente  nazionale  per  la  protezione e l'assistenza ai
          sordomuti  e  delle  misure  dell'assegno  di assistenza ai
          sordomuti),    dispone    che:    "In   caso   di   decesso
          dell'interessato  l'assegno,  non  puo'  essere corrisposto
          agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote
          gia' maturate".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022