Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 913 del 22/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301)
Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  L'articolo  1  della  legge  3  agosto 1949, n. 623, modificato
dall'articolo  1  della  legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1
della  legge  19  aprile  1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979
n. 447 e' sostituito dal seguente:
  "In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il
territorio   della   Valle   d'Aosta  dall'articolo  14  della  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in
consumo   in   detto   territorio,  per  il  fabbisogno  locale,  dei
sottoindicati  prodotti  nei limiti dei contingenti annui a fianco di
ciascuno  di  essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte
di  fabbricazione  ed  erariali  di  consumo  e  dalle corrispondenti
sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai
prelievi  stabiliti  dai  competenti organi della Comunita' economica
europea  in  base  alle disposizioni di cui al titolo II del trattato
firmato  a  Roma  il  25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre
1957, n. 1203:

Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000
Caffe' crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500
Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500
Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000
The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100
Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500
Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500
Spirito,  liquori,  acquaviti,  profumerie  alcoliche,  compresi  gli
spiriti   ottenuti   nel   territorio   della   Valle  d'Aosta  dalla
distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000
Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500
Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000
Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000
Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000
Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad
opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000
Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000
Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000
Libri  di  testo  scolastici in altre lingue o lingue miste approvati
dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000
Attrezzature   per   l'industria,  artigianato,  turismo,  commercio,
sanitarie  ed  ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe. L.
1.500.000.000".
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            La legge n. 44/1979 reca: "Modifica alla legge 6 dicembre
          1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta
          dell'esenzione    fiscale    per    determinate   merci   e
          contingenti".   L'art.   1   della   predetta  legge  aveva
          sostituito  l'art.  1  della  legge  n.  623/1949  relativa
          anch'essa   alla   concessione  alla  Valle  d'Aosta  della
          esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.


          Note   all'art.   1,   comma  1  (si  veda  anche  la  nota
          precedente):
            -  Il  testo  dell'art.  14 della legge costituzionale 26
          febbraio   1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per  la  Valle
          d'Aosta), e' il seguente:
            "Art.  14.  -  Il territorio della Valle d'Aosta e' posto
          fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
            Le  modalita'  d'attuazione  della  zona  franca  saranno
          concordate  con  la  regione  e  stabilite  con legge dello
          Stato".
            -  La  legge  n.  1203/1957  ratifica e da' esecuzione ai
          seguenti  accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo
          1957:
              a)   trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea
          dell'energia atomica ed atti allegati;
              b)  trattato  che  istituisce  la  Comunita'  economica
          europea ed atti allegati;
              c)  convenzione  relativa  ad alcune istituzioni comuni
          alle Comunita' europee.
            Il titolo II reca norme sull'agricoltura.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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