Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 913 del 22/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301)
Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato
dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1
della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6
dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979
n. 447 e' sostituito dal seguente:
"In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il
territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' consentita la immissione in
consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei
sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di
ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte
di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti
sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonche' dai
prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunita' economica
europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato
firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre
1957, n. 1203:
Zucchero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 45.000
Caffe' crudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 6.500
Surrogati di caffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 500
Cacao in grani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.000
The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100
Semi di soia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.500
Semi di arachidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli
spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla
distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . . ha. 2.000
Alcol denaturato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha. 500
Birra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl. 20.000
Benzina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 450.000
Gasolio per autotrazione . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 100.000
Olio combustibile fluido . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 350.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad
opifici per confezionamento in bombole. . . . . . . . . . q.li 70.000
Petrolio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 12.000
Olio lubrificante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . q.li 8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati
dall'amministrazione regionale. . . . . . . . . . . . . L. 15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura . . . . . . . . . . . . L. 120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio,
sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe. L.
1.500.000.000".
NOTE
Nota al titolo:
La legge n. 44/1979 reca: "Modifica alla legge 6 dicembre
1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta
dell'esenzione fiscale per determinate merci e
contingenti". L'art. 1 della predetta legge aveva
sostituito l'art. 1 della legge n. 623/1949 relativa
anch'essa alla concessione alla Valle d'Aosta della
esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
Note all'art. 1, comma 1 (si veda anche la nota
precedente):
- Il testo dell'art. 14 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), e' il seguente:
"Art. 14. - Il territorio della Valle d'Aosta e' posto
fuori della linea doganale e costituisce zona franca.
Le modalita' d'attuazione della zona franca saranno
concordate con la regione e stabilite con legge dello
Stato".
- La legge n. 1203/1957 ratifica e da' esecuzione ai
seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo
1957:
a) trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica ed atti allegati;
b) trattato che istituisce la Comunita' economica
europea ed atti allegati;
c) convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni
alle Comunita' europee.
Il titolo II reca norme sull'agricoltura.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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