Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 92 del 03/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1986 n. 82)
Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.
Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in
servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985 in qualita' di
direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti italiani di
cultura, per il quale l'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n.
604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel periodo 10
settembre 1985 - 9 settembre 1987, puo' essere mantenuto in servizio
all'estero per un ulteriore biennio decorrente dalla data della
rispettiva restituzione ai ruoli di provenienza, ovvero esservi
nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli, per
un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a condizione che risultino vacanti i relativi posti
in organico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico:
La legge n. 604/1982 reca: "Revisione della disciplina
sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle
istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti
all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli
affari esteri". Il testo dell'art. 7 della predetta legge
e' il seguente:
"Art. 7. (Durata del servizio all'estero). - La
permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della
presente legge non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli
istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere
superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi
del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di
entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere
mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni
scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente
impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero, previo espletamento delle procedure di
selezione di cui all'art. 1 della presente legge.
Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente
legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi
massimi di seguito indicati:
a) se si trova nel primo settennio di servizio
all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il
compimento del settennio stesso;
b) se si trova nel secondo settennio di servizio
all'estero: al compimento del settennio stesso.
Al personale da destinare alle scuole europee, ivi
compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme
dello statuto del personale docente di dette scuole, che
prevedono la conferma in servizio per periodi di
insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di
prova".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
