Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 926 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 2 gennaio 1987 n. 1)
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981,
n. 453, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma
19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1987.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 453/1981 (Rinnovo
della delega prevista dall'art. 72 della legge 16 maggio
1978, n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n.
827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle
disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e' il
seguente:
"Art. 2. - Il Governo e' altresi' delegato ad emanare,
entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per
completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione
Valle d'Aosta in materia di industria e commercio,
previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana
e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e
comunali, nonche' ogni altra materia o parte di materia per
le quali non si e' ancora provveduto e che ad essa spetti
in forza dello statuto speciale, nonche' la delega di
ulteriori funzioni gia' attribuite alle regioni a statuto
ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di
materia".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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