Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 942 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 10 gennaio 1987 n. 7)
Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  7  della  legge  17  aprile
1985, n. 141, si estendono a tutto il  personale  civile  e  militare
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome,  inquadrato  nei
livelli retributivi ed avente titolo  al  riconoscimento  dell'intera
anzianita' pregressa. 
  2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui  al  precedente
comma 1 sono riliquidati, con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1986,  e
secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n.  255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  1981,  n.  391,
nel  decreto-legge  6  giugno   1981,   n.   283,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981,  n.  432,  nella  legge  1°
luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 149. 
  3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli  aumenti
conseguiti in precedenza sulla voce pensione  e  sono  attribuiti  in
ragione del  50  per  cento  a  decorrere  dal  1°  gennaio  1986  ed
interamente dal 1° gennaio 1987. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  7  della  legge  n.  141/1985 e' il
          seguente:
            "Art.  7.  -  Il  trattamento di quiescenza del personale
          civile  e  militare  dello  Stato  inquadrato  nei  livelli
          retributivi  a  norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della
          legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date
          di  decorrenza  giuridica  previste dalla predetta legge ed
          avente   titolo   al   riconoscimento   della   valutazione
          dell'intera  anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152
          della   legge  medesima,  e'  riliquidato,  con  decorrenza
          economica  dal  1  gennaio 1986, secondo le norme contenute
          nel  decreto-legge  28  maggio  1981, n. 255, convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 1981, n.
          391,  e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito
          in  legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
          432.
            I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti
          in  ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986
          ed interamente dal 1 gennaio 1987".

          Note all'art. 1, comma 2:
            -  Il  D.L.  n. 255/1981 reca: "Copertura finanziaria dei
          decreti  del  Presidente  della  Repubblica  concernenti la
          corresponsione  di  miglioramenti  economici  al  personale
          della   scuola   di   ogni   ordine   e   grado,   compresa
          l'universita'".  (Il  testo  del decreto, coordinato con la
          legge  di  conversione,  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1981).
            -  Il  D.L.  n. 283/1981 reca: "Copertura finanziaria dei
          decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli
          accordi contrattuali triennali relativi al personale civile
          dei  Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al
          personale  civile e militare escluso dalla contrattazione".
          (Il   testo   del  decreto,  coordinato  con  la  legge  di
          conversione,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 225 del 18 agosto 1981).
            -  La  legge  n.  426/1982  reca:  "Norme sul trattamento
          giuridico  ed economico del personale dell'Azienda autonoma
          delle ferrovie dello Stato".
            -   Il   D.P.R.   n.   23/1982   reca:  "Attribuzione  di
          miglioramenti   economici   al   personale   delle  aziende
          dipendenti    dal    Ministero    delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni".
            -  Il  D.P.R.  n. 149/1982 reca: "Attuazione dell'accordo
          per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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