Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 942 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 10 gennaio 1987 n. 7)
Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile
1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare
dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei
livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera
anzianita' pregressa.
2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente
comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e
secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391,
nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1°
luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 149.
3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti
conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in
ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed
interamente dal 1° gennaio 1987.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell'art. 7 della legge n. 141/1985 e' il
seguente:
"Art. 7. - Il trattamento di quiescenza del personale
civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli
retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date
di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed
avente titolo al riconoscimento della valutazione
dell'intera anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152
della legge medesima, e' riliquidato, con decorrenza
economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute
nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n.
391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
432.
I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti
in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986
ed interamente dal 1 gennaio 1987".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il D.L. n. 255/1981 reca: "Copertura finanziaria dei
decreti del Presidente della Repubblica concernenti la
corresponsione di miglioramenti economici al personale
della scuola di ogni ordine e grado, compresa
l'universita'". (Il testo del decreto, coordinato con la
legge di conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 3 agosto 1981).
- Il D.L. n. 283/1981 reca: "Copertura finanziaria dei
decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli
accordi contrattuali triennali relativi al personale civile
dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al
personale civile e militare escluso dalla contrattazione".
(Il testo del decreto, coordinato con la legge di
conversione, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 18 agosto 1981).
- La legge n. 426/1982 reca: "Norme sul trattamento
giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato".
- Il D.P.R. n. 23/1982 reca: "Attribuzione di
miglioramenti economici al personale delle aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni".
- Il D.P.R. n. 149/1982 reca: "Attuazione dell'accordo
per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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