Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 100 del 10/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 23 marzo 1987 n. 68)
Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  1987,  al  personale  delle  Forze
armate,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza,
trasferito d'autorita'  prima  di  aver  trascorso  quattro  anni  di
permanenza nella  sede,  spetta  il  trattamento  economico  previsto
dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n.  97,  come  sostituito
dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. 
  2. Il predetto trattamento e' ridotto: 
    a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di
permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto; 
    b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di
permanenza nella sede. 
  3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un  terzo  al
personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e  non
compete al personale in servizio di leva e a quello celibe  obbligato
ad alloggiare in caserma. 
  4. La programmazione  dei  trasferimenti  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e  dei  successivi
adeguamenti disposti con legge di bilancio. 
  5. Il coniuge convivente del personale militare di cui al  comma  1
che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto,
all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in
soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site
nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella  sede  piu'
vicina. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il testo dell'art. 13 della legge n. 97/1979 (Norme sullo
          stato  giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
          dei  magistrati  ordinari  e amministrativi, dei magistrati
          della  giustizia  militare  e  degli avvocati dello Stato),
          come  sostituito  dall'art. 6 della legge n. 27/1981, e' il
          seguente:
            "Art.  13  (Indennita' di missione). - Le disposizioni di
          cui  agli  articoli  1  e 3 della legge 6 dicembre 1950, n.
          1039,  si  applicano  agli  uditori giudiziari destinati ad
          esercitare le funzioni giudiziarie.
            L'indennita'  di  cui  al primo comma e' corrisposta, con
          decorrenza  dal  1  luglio  1980,  con  le modalita' di cui
          all'art.  3  della  legge  6  dicembre  1950,  n.  1039, ai
          magistrati  trasferiti d'ufficio fuori della ipotesi di cui
          all'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
          maggio  1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed
          in misura ridotta alla meta' per il secondo anno.
            In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete
          l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma,
          della  legge  26  luglio  1978, n. 417, nonche' il rimborso
          spese  di  cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18
          dicembre 1973, n. 836, ed all'art. 11 della legge 26 luglio
          1978, n. 417".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022