Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 119 del 24/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1987 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni
urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "e della normativa regionale di
attuazione," sono soppresse;
il comma 4 e' soppresso;
al comma 5, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente:
"sessanta"; e le parole: "nell'osservanza delle prescrizioni
regionali e dei regolamenti locali," sono soppresse.
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 1988" sono
sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino
alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i
cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive
e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la
lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo
previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre
trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca
pericolo per la salute pubblica, purche', a cura del titolare del
frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per
l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50
per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate
esclusivamente a tale scopo".
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: "del medesimo
articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 2-bis
dell'articolo 2".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca
scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente,
finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di
depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed
economicamente compatibili con le condizioni della produzione e
all'approfondimento della natura e della composizione delle acque
medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle
condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio
1976, n. 319, e' concesso al Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento
di lire 10 miliardi per l'anno 1987.
2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento
e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle
norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni
ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire
con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e
privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I
piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal
Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali
di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati
ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a
carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.
4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di
impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi,
compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di
soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere
concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme
parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione
del presente comma e determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle
disponibilita' del fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46.
6. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 19871989, al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il
1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli
investimenti destinati alla tutela ambientale".
7. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si
provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari
importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione
al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante
utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo
comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e
delle foreste
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
20 del 26 gennaio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 11 aprile 1987.
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