Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 123 del 16/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 30 marzo 1987 n. 74)
Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo
professionale  di  agente,  consegue  il passaggio alla III qualifica
funzionale,  profilo  di agente di produzione, a decorrere dal giorno
successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
  2.  Nei  confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio
anzidetta,  il  passaggio  decorre  a tutti gli effetti dalla data di
entrata in vigore della legge medesima.
  3.  Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei
precedenti  commi  1  e  2  possono essere utilizzati anche nel ciclo
produttivo.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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