Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 148 del 13/04/1987 (Pubblicata nella G. U del 18 aprile 1987 n. 91)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, recante misure urgenti
in materia di enti di gestione fiduciaria, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 3:
al comma 2 sono soppresse le parole: "o nel piu' lungo termine
corrispondente alla scadenza delle operazioni che siano in corso alla
data predetta,";
e dopo la parola: "debbono" sono aggiunte le seguenti:
"assumere la forma di societa' per azioni e";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Ove, in conseguenza della modificazione dell'oggetto
sociale di cui al comma 2, l'ente debba esercitare attivita' il cui
inizio o il cui esercizio sia soggetto ad autorizzazione o ad altro
tipo di controllo, alla stessa autorizzazione o allo stesso tipo di
controllo e' soggetta la modificazione dell'atto costitutivo. In
difetto, si applica la disposizione di cui alla parte seconda del
comma 2.
2-ter. Le operazioni iniziate, in conformita' della legge e
degli statuti, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono continuare ad avere esecuzione fino alla
loro originaria scadenza".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le societa' e gli enti che, senza essere
autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono
attivita' propria di societa' fiduciaria sono posti, previa
contestazione degli addebiti, in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato; la liquidazione coatta amministrativa e' altresi'
disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga
dichiarato lo stato di insolvenza delle societa' ed enti predetti
dalla autorita' giudiziaria competente. Si applicano le disposizioni
degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "puo' nominare" sono sostituite dalla
seguente: "nomina";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Alle procedure di liquidazione coatta amministrativa
degli enti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430".
Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5
giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 1986, n. 430, e' sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
procedure di fallimento alle quali siano gia' assoggettate le
societa' di cui agli articoli 1 e 2 sono convertite in procedure di
liquidazione coatta amministrativa, ferma la dichiarazione di
insolvenza adottata dall'autorita' giudiziaria;"".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZE:
Il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
39 del 17 febbraio 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 4 maggio 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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