Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 15 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 febbraio 1987 n. 31)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti
in materia di contratti di  locazione  di  immobili  adibiti  ad  uso
diverso da quello di  abitazione,  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
    "Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
contratti relativi ad  immobili  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
attivita' di cui all'articolo 27, primo  comma,  che  non  comportano
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei  consumatori,  di
attivita' professionali e di attivita' di  cui  all'articolo  42.  In
tali  casi,  il  compenso  spettante  al  conduttore  ai  sensi   dei
precedenti  commi  sesto,  ottavo  e  nono,  e'  limitato  a   dodici
mensilita'. 
    Il compenso non e' dovuto qualora il locatore intenda ottenere la
disponibilita' dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29". 
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 3-bis. - 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: 
  "l-bis)  le  indennita'  ed  i  compensi  dovuti  dal  locatore  al
conduttore a titolo di perdita di avviamento  commerciale,  ai  sensi
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive  modificazioni,  che
siano stati corrisposti a seguito della cessazione  di  contratti  di
locazione  di  immobili  destinati  ad  usi  diversi  da  quello   di
abitazione privata". 
  2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  "b) indennita' percepite per la perdita di avviamento  commerciale,
in applicazione della legge 27 luglio  1978,  n.  392,  e  successive
modificazioni, nonche' compensi  comunque  fissati  dalla  legge  per
cessazione dei contratti di locazione di immobili  destinati  ad  usi
diversi da quello di abitazione"". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed  aree  di
particolare  interesse  del  proprio  territorio,  i  comuni  possono
stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle  di
cui all'articolo 37 della legge 11  giugno  1971,  n.  426,  e  nuove
classificazioni in deroga a quelle  previste  dall'articolo  3  della
legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente  agli  esercizi
commerciali, agli esercizi pubblici ed  alle  imprese  artigiane,  le
attivita' incompatibili con le predette esigenze. 
  2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte  negli  esercizi
compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni  in  sede
di vidimazione annuale nei limiti delle attivita'  effettivamente  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. Non sono soggetti  a  provvedimenti  di  rilascio
quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e
simili e' tutelato, per il suo storico  valore,  da  un  decreto  del
Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali  che  ne   prescrive
l'inamovibilita' da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d'uso. 
  2. Non puo' essere modificata la  destinazione  d'uso  degli  studi
d'artista (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti  da
almeno  venti  anni  e  rispondenti  alla  tradizionale  tipologia  a
lucernario". 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  832,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          286 del 10 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 19 febbraio 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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