Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 19 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1987 n. 32)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le
imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per il
settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6
febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di
tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti:
"Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel
settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi,
presentino".
3-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio
1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1986, n. 88, le parole: "al precedente articolo 2" sono sostituite
dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"".
L'articolo 10 e' soppresso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e
27 settembre 1986, n. 593.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
236 del 10 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 21 febbraio 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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