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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, concernente
ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di
progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione
internazionale e comunitaria, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico
nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' di
quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti
nel settore di cui all'articolo 18, comma quarto, della legge 22
dicembre 1984, n. 887, ad iniziative di cooperazione internazionali e
comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalita'
esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti,
internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi
soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle
attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46";
il comma 3 e' soppresso.
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a
sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni
dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in
relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione
tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un
suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari
esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro
delle partecipazioni statali, nonche', di volta in volta, da tre
esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto
del progetto";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di
competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette
al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio
globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque
assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di
incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro
effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entita', con quelli
riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorita' governative, ai
partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto";
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno
comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare
nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma
2";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della
partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al
Parlamento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GRANELLI, Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
291 del 16 dicembre 1986.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 25 febbraio 1987.